ARTICOLI STATUTO

 
Articolo “1”
COSTITUZIONE – SEDE – DURATA

Ad Aosta, in via Vevey n. 9, si è costituita ai sensi dell’articolo 36 e seguenti del Codice Civile, della legge 383/2000 e della L.R. 22/07/2005 n. 16, l’Associazione di promozione Turistico, Sociale e Culturale senza finalità di lucro, denominata “ Room & Breakfast ” detta in breve “AR&B”.

L’Associazione potrà comunque esplicare la propria attività sull’intero territorio nazionale ed anche estero. Con delibere del Consiglio Direttivo, con ratifica dell’Assemblea Generale, possono essere istituite diverse sedi operative e/o può essere modificata la sede legale senza necessità di integrare il presente atto.

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato.

 

Articolo “2”

 

Lo scopo dell'Associazione è finalizzato a promuovere attività di Promozione Turistica sociale e culturale, svolto con ogni esclusione di lucro, prevalentemente a favore degli associati, mediante prestazioni personali, spontanee e gratuite, al fine di arrecare beneficio, direttamente o indirettamente ai singoli soggetti o alla collettività, ed in particolar modo relativo alla promozione del turismo sociale e all’ospitalità in famiglia con la diffusione dei principi di qualità contenuti nella Carta della qualità dell’Ospitalità familiare che l’Associazione individua come riferimento per il proprio operato.

 

Articolo “3”

 

Al fine di raggiungere tale scopo, l'Associazione si prefigge di svolgere le seguenti attività:

  1. diffondere una cultura della qualità della ricettività in famiglia con azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione sia nei confronti dei soci che dei soggetti interessati ad una proposta di qualità per l’offerta turistica anche sotto il profilo sociale e culturale;

  2. favorire occasioni di partnership e di collaborazione tra l’Associazione e tutti quei soggetti, pubblici e privati, individuali e organizzati, che sono interessati a proposte di qualità per l’offerta turistica anche sotto il profilo sociale e culturale;

  3. favorire l’adesione all’Associazione di tutti i R&B che rispondono ai criteri di qualità della Carta dell’Ospitalità familiare;

  4. favorire tutte le azioni di promozione e commercializzazione a favore dei propri associati;

  5. favorire la tutela e valorizzazione dell’ambiente, della cultura, del patrimonio storico, artistico e monumentale con la promozione e lo sviluppo di attività connesse;

  6. organizzare corsi formativi extrascolastici, incontri, seminari, convegni, mostre, manifestazioni, feste sociali e simili;

  7. realizzare materiale editoriale, audiovisivo, artistico, grafico. L’attività potrà anche essere svolta in collaborazione o a favore di altre associazioni, enti, istituti o altri soggetti pubblici e privati. Nel conseguire le finalità assistenziali verso i propri associati e/o tesserati dell’organizzazione nazionale di appartenenza;

  8. gestire i marchi in corso di registrazione Room & Breakfast” e Slow- Holiday” di proprietà dei soci che lo hanno registrato e che l’Associazione ne usufruisce l’utilizzo per i propri associati per un periodo di tre anni rinnovabili, che dovrà essere utilizzato esclusivamente per gli scopi dell’ Associazione.

Per il raggiungimento dello scopo sociale l’Associazione si propone di porre in atto una organizzazione continua che consenta agli associati di usufruire concretamente di tutti i vantaggi derivanti dall’attività sociale e di:

    1. reperire fondi ed eventualmente gestire, impianti, attrezzature e immobilizzazioni, e fornire servizi strettamente complementari quali la somministrazione di alimenti e bevande, anche di supporto fisiologico, e la organizzazione di viaggi e soggiorni turistici sociali in Valle o in altre zone nazionali, Europee ed Internazionali interessate nell’ambito della collaborazione instaurata con terzi. Tutti i servizi sociali e/o complementari potranno essere forniti attraverso il pagamento di corrispettivi specifici in relazione alla maggiore o diversa prestazione alla quale danno diritto;

    2. compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari;

    3. svolgere – pur non avendo fini di lucro - delle attività commerciali sia rivolte ai soci sia anche a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali.

Eventuali utili così come eventuali avanzi di gestione, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell’Associazione al fine di migliorare l’efficienza e la qualità nello svolgimento delle attività istituzionali dell’Associazione stessa.

Sono espressamente escluse dallo scopo associativo, finalità politiche e lucrative.

 

Articolo “4”

SOCI - DIRITTI E DOVERI

I Soci si dividono in Soci Fondatori, Ordinari e Onorari.

Sono Soci “Fondatori” coloro che hanno promosso la fondazione dell’Associazione e firmato l’atto costitutivo, i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.

Sono Soci “Ordinari” tutti coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza, preposti alla gestione di un R&B o con interessi nella promozione di quanto riportato negli scopi del presente statuto.

La qualifica a Socio Ordinario deve esser richiesta tramite la presentazione della domanda di iscrizione prevista dall’Associazione stessa. Il richiedente dovrà approvare le norme del presente statuto e le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo e dall'Assemblea, partecipare alla vita associativa, sostenere le attività tramite il versamento della quota associativa annua e le eventuali quote integrative previste per il raggiungimento dello scopo sociale.

Il Presidente sottoporrà la domanda di iscrizione all’approvazione del Consiglio Direttivo, il quale dovrà procedere, entro sessanta giorni dal suo ricevimento, alla ratifica; in assenza dei provvedimento di accoglimento la domanda si intende accettata. Nel caso di diniego, l’interessato può proporre appello in Assemblea.

Sono soci “Sostenitori” coloro che abbiano a versare somme di denaro, o a mettere a disposizione dell’Associazione, senza corrispettiva prestazione alcuna, beni o servizi di qualsiasi natura, al solo fine di sostenere l’attività che la stessa promuove. Le domande di iscrizione dei soci sostenitori sono esaminate ed accolte dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei membri in carica. Qualora la qualifica di socio sostenitore fosse assutna da una persona giuridica o da un ente di altro tipi, anche commerciale, questo sarà rappresentato da un delegato.

I soci sostenitori vengono ritenute figure di sostegno alle iniziative ed alla filosofia intrinseca dell’Associazione. Avranno diritto di partecipare alle riunioni offrendo il loro apporto di consulenza culturale, sociale e di informazione in generale, se ritenuto necessario, non dovranno versare alcuna quota annuale e non avranno diritto al voto.

Sono Soci “Onorari” coloro che, per particolari meriti legati alla diffusione della cultura siano ritenuti dal Consiglio Direttivo degni di essere iscritti d’ufficio senza particolari formalità di accettazione. I soci onorari non hanno diritto al voto.

Altre associazioni affini, mediante affiliazione da rinnovarsi anualmente. Queste possono affiiarsi purchè accettino il presente statuto e sono rappresentate dal Presidente o da un suo delegato senza diritto al voto.

La divisione dei Soci nelle suddette categorie, esclusi i Soci Onorari, non implica alcuna differenza di trattamento tra i Soci in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'Associazione.

Ciascun Socio ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione.

Tutti i Soci che abbiano la maggiore età, inoltre, hanno diritto all'elettorato attivo e passivo ed ad un voto.

Solo i soci fondatori e quelli ordinari hanno diritto di voto per l’approvazione del rendiconto annuale, per l’approvazione delle modifiche dello Statuto,nonché per l’elezione a ogni carica prevista dal medesimo, il tutto senza alcuna limitazione.

Se non diversamente deliberato, le attività svolte dai soci e soci amministratori in favore all’associazione sono, salvi rimborsi spese e le indennità di trasferta, effettuate a titolo assolutamente gratuito e di lberalità.

 

La qualifica di Socio si assume con l’iscrizione nell’apposito libro del presente statuto, la sua durata è annuale e precisamente dal 1° luglio al 30 giugno del successivo anno. Dopo tale data, se non si provvede al rinnovo automatico entro il 31 luglio con il versamento della quota dovuta, il Socio viene depennato dal Libro Soci e dovrà riavviare l’intera procedura d’iscrizione.

 

 

Articolo “5”

 

Il Socio può recedere dall’Associazione senza diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e tale decisione avrà effetto a decorrere dal secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la relativa notifica.

La qualità di Socio si perde:

    1. per decesso;

    2. per mancato pagamento della quota associativa;

    3. per esclusione decisa dal Consiglio Direttivo in caso di comportamento contrario agli scopi dell'Associazione.

Le espulsioni saranno decise dal Consiglio Direttivo senza obbligo di preavviso ed a effetto immediato. E’ ammesso il ricorso all’Assemblea, in tal caso il provvedimento di espulsione resta sospeso sino alla delibera assembleare.

Articolo “6”

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci regolarmente iscritti e in regola con il versamento della quota associativa. Le quote e i contributi associativi non sono divisibili, rivalutabili e trasferibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo “7”

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE – ASSEMBLEA E BILANCIO

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea;

  • il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è sovrana.

E’ costituita dai Soci Fondatori e Ordinari.

Ogni Socio ha diritto ad un voto, il Presidente a due.

Il voto è espresso in modo palese.

Hanno diritto di partecipare all’Assemblea, sia che deliberi in sede ordinaria sia in sede straordinaria.

L’Assemblea è convocata attraverso la forma telematica con riscontro di ricevuta, ai Soci almeno 15 quindici giorni prima della data dell'Assemblea, e deve indicare il luogo, la data e l'ora sia di prima che di seconda convocazione e l'ordine del giorno da discutere. L'adunanza di seconda convocazione può essere fissata lo stesso giorno stabilito dalla prima convocazione.

Con le stesse modalità deve essere inoltre garantito un idoneo regime pubblicitario per le deliberazioni assembleari assunte, per i bilanci e per i rendiconti economici e finanziari conseguentemente approvati.

E’ ammesso l’intervento per delega, da conferirsi per iscritto ad altro Socio, con un numero massimo di n. 1 deleghe per Socio.

L’Assemblea, sia in seduta ordinaria che straordinaria, delibera a maggioranza semplice ed è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli aventi diritto; in seconda convocazione l’assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

La seconda convocazione deve essere fissata ad almeno un’ora di distanza dalla prima.

L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni qual volta lo richieda il Consiglio Direttivo o un terzo degli Associati e ha competenza esclusiva in merito alle modifiche del presente Statuto.

L’Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l’anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell’anno contabile, per l’approvazione del rendiconto economico-finanziario dell’esercizio precedente e per fornire al Consiglio le linee finanziario-programmatiche per il successivo.

Ogni tre anni, o quando se ne rende necessario, delibera per il rinnovo delle Cariche Sociali.

L’Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è presieduta dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente.

Le deliberazioni delle Assemblee sono constatate da processi verbali firmati dal Presidente e dal Segretario che, raccolti a libro, sono custoditi nella sede sociale per poter essere liberalmente consultati dagli associati.

Per lo scioglimento dell’Associazione è necessario il voto favorevole dei tre quarti degli intervenuti.

 

Articolo “8”
Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è investito, da parte dell’Assemblea, dei più ampi poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione e, pertanto, potrà compiere, in persona del Presidente tutti gli atti di ordinaria amministrazione ed in particolare, contrattare obbligazioni, assumere impegni, aprire c/c bancari o postali e compiere qualsiasi operazione volta al raggiungimento degli scopi dell’associazione.

E’ composto da n. 5 ad un massimo di n. 8 membri e nel suo interno saranno nominati il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario, eletti liberamente a maggioranza semplice dall’Assemblea tra i Soci. Dura in carica un triennio, revocabile e tutti i componenti possono essere rieletti.

Il Consiglio Direttivo procede inoltre alla nomina di dipendenti, collaboratori, consulenti, direttori tecnici, istruttori tra gli associati o non, determinandone gli emolumenti o compensi e/o rimborsi spesa.

Il Consiglio Direttivo dovrà redigere annualmente un rendiconto economico e finanziario dell’attività svolta nel corso dell’anno solare precedente. In tale occasione, sarà presentato anche un piano programmatico e un bilancio preventivo relativo all’attività da svolgere nel nuovo anno.

Il Consiglio Direttivo stabilisce l’importo delle quote associative, che potranno essere differenziate in ragione delle diverse categorie di Soci e di soggetti affiliati.

Il Consiglio Direttivo stabilisce, inoltre, la gamma degli eventuali servizi da offrire agli associati e ai soggetti affiliati, nonché i costi aggiuntivi per la realizzazione di tali attività.

L’importo delle quote e dei costi aggiuntivi deve essere sottoposto ad approvazione dell’Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo convocato previo avviso verbale, comunicazione telefonica o in forma telematica con riscontro di ricevuta dal Presidente che ne presiede la seduta, deve indicare il luogo, il giorno e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. La convocazione dovrà avvenire almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito, anche in assenza delle suddette formalità di convocazione, qualora siano presenti tutti i suoi membri e delibera a maggioranza semplice con la presenza della metà dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in mancanza di entrambi, da un altro membro del Consiglio, designato dai presenti.

In caso di morte o dimissioni di un consigliere prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà alla sua sostituzione mediante cooptazione. Qualora, per qualsiasi motivo, venga a mancare la maggioranza dei consiglieri, l’intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e dovrà essere rinnovato.

Articolo “9”

CARICHE SOCIALI

 

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, vigila e cura affinché siano attuate le deliberazioni del Consiglio e dell'Assemblea, provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e della disciplina sociale.

In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.

Il Vice-Presidente coadiuva il Presidente in tutti i suoi compiti e lo sostituisce con eguali poteri quando necessario.

Il Segretario collabora alla gestione dell’Associazione, cura la tenuta dei libri sociali e segue gli adempimenti contabili ed amministrativi, può ricoprire l’incarico di cassiere.

 

Articolo “10”

 

Per il buon funzionamento dell’Associazione sono istituiti e posti in essere, oltre agli eventuali libri e registri obbligatori previsti dalle norme di legge e fiscali, i seguenti libri associativi:

  • libro degli associati;

  • libro dei verbali del Consiglio Direttivo;

  • libro dei verbali dell’Assemblea Generale dei Soci;

  • libro cassa;

  • libro degli inventari;

tutti i libri sopra elencati potranno essere depositati o presso la sede istituzionale o presso altra sede deliberata dal Consiglio Direttivo.

 

 

Articolo “11”

 

PATRIMONIO SOCIALE

 

Il patrimonio e le entrate sono costituite :

 

  • dalle quote di iscrizione e dai contributi degli associati;

  • dai beni mobili che diverranno proprietà dell’Associazione;

  • da eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di rendiconto;

  • dai versamenti aggiuntivi effettuati dagli associati e/o tesserati in relazione alle varie attività sociali e/o complementari;

  • da sottoscrizioni, donazioni, contributi e lasciti di enti pubblici, privati, associazioni e soci;

  • da contributi dell’Unione Europea e da organismi internazionali, enti locali, regionali e nazionali.

  • dai proventi derivanti da attività promozionali e commerciali finalizzate al proprio finanziamento, determinati nei limiti dei costi specifici di diretta imputazione sostenuti per la loro produzione.

Gli utili, l’eventuale avanzo di gestione, i fondi, le riserve ed il capitale, non saranno mai distribuibili, direttamente o indirettamente, tra i Soci, a qualsiasi categoria essi appartengano e dovranno essere destinati alle finalità istituzionali e/o di pubblica utilità che il Consiglio Direttivo riterrà più opportune, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.

La gestione del patrimonio è affidata al Consiglio Direttivo il quale risponde direttamente della conduzione di ogni attività e dell’impiego del patrimonio associativo nella annuale seduta di approvazione del rendiconto economico e finanziario.

Non è possibile procedere alla distribuzione dei fondi aventi natura di capitale, direttamente o indirettamente tra i soci, salvo che la distribuzione non sia imposta dalla Legge. L'eventuale utile di gestione sarà reinvestito per il perseguimento degli scopi istituzionali.

La chiusura e l’inizio di ogni esercizio economico-finanziario sono fissati rispettivamente al 1 Luglio 30 Giugno di ogni anno.

 

Articolo “12”

 

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

 

Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dall’Assemblea.

L’Associazione può anche dotarsi di regolamenti interni che devono sempre essere approvati dall’Assemblea.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto ad altra Associazione con finalità identiche o analoghe.

 

Articolo “13”

 

Per la risoluzione di eventuali controversie si rimanda a quanto previsto nel regolamento di attuazione del presente Statuto, di cui l’Associazione intende dotarsi.

 

Articolo “14”

 COLLEGIO ARBITRALE

 Tutte le eventuali controversie tra gli associati e tra questi e l’Associazione o i suoi Organi, saranno sottoposte al giudizio di un Collegio Arbitrale, composto da n. 3 membri scelti nell’ambito dei Soci dell’Associazione stessa, che giudica inappellabilmente ed a titolo definitivo e senza particolari prescrizioni di rito.

Il ricorso alla procedura arbitrale sarà promosso dalla parte che vi ha interesse, mediante avviso raccomandato con ricevuta di ricevimento, la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore della procedura la nomina del proprio arbitro il quale, come il precedente, dovrà apporre in calce all’avviso la propria firma per accettazione.

Nei quindici giorni successivi alla nomina del secondo arbitro, i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. In caso di disaccordo, il Presidente verrà nominato dal Giudice di Pace del territorio competente.

Il deliberato del Collegio arbitrale vincola tutti gli associati e l’Associazione ed i suoi Organi, rinunciando le parti contraenti sin d’ora per allora a qualsiasi impugnativa del lodo arbitrale.

 

Articolo “15”

 

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa rinvio alle disposizioni previste dagli art. 36 e seguenti del Codice Civile, a quelle previste dall’Ente a cui l’Associazione può essere affiliata ed alle normative vigenti in materia di associazionismo in quanto applicabili.

 

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